Decreto Ristori BisL’articolo 7 del DL 149/2020 (Decreto Ristori bis), prevede lo stop al versamento dell’IVA e delle ritenute sui redditi da lavoro e assimilati in scadenza nel mese di novembre.

Le sospensioni dei versamenti di novembre previste dal Decreto Ristori bis

I versamenti interessati dallo stop riguardano i versamenti IVA, le ritenute dei redditi da lavoro e le trattenute per addizionale regionale e comunale.

Chi può beneficiare della sospensione?

  • I soggetti che esercitano le attività economiche sospese in base a quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede operativa o legale in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio sale da ballo e discoteche, sale scommesse, sale bingo, palestre, piscine, musei etc.);
  • Le attività che esercitano servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone di alto rischio (zone arancioni e rosse);
  • Le attività individuate dall’allegato 2 del Decreto, che abbiano sede legale, operativa o domicilio fiscale nelle zone rosse. Tra queste, ad esempio: attività di commercio al dettaglio non alimentare, grandi magazzini, empori, agenzie di viaggio e tour operator.

Quali sono i versamenti sospesi dal Decreto Ristori bis?

La sospensione riguarda i pagamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:

  • I versamenti IVA del mese di ottobre, così come quelli del 3° trimestre in scadenza al 16 novembre. È inoltre compreso il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’imposta sugli acquisti intracomunitari ed effettuati da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati;
  • Le ritenute alla fonte, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate come sostituti d’imposta.

Le cifre già versate non saranno rimborsate.

Come e quando effettuare i pagamenti

I versamenti sospesi nel mese di novembre potranno essere effettuati, senza l’applicazione di alcuna sanzione o interesse con le seguenti modalità:

  • In un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
  • Tramite rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili, di pari importo. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 marzo 2021.