Il Decreto fiscale, pubblicato in Gazzetta il 22 ottobre, fa notizia con la “modifica” sui Revisori legali. Cosa cambia nella realtà?

Dov’è la novità?
Il DL 146 del 2021 introduce una modifica normativa che considera i Revisori legali quali incaricati all’inoltro delle dichiarazioni sulla piattaforma Entratel. A tal proposito, nulla cambia rispetto alla modulistica di AdE la quale prevedeva già che l’inoltro potesse essere effettuato da quanti fossero iscritti nel registro dei Revisori legali (DLGS n. 39, 27 gennaio 2010). Secondo il DM delle Finanze del 12 luglio 2000, tale caso era già contemplato per gli iscritti agli albi degli Avvocati e al registro dei Revisori contabili. Si modifica quindi il terzo comma dell’art. 3 del DPR 322/1998 con la relativa aggiunta dei Revisori legali in elenco. L’abilitazione ora diviene ex lege.

Cosa è cambiato?
La vera notizia è nella possibilità dei Revisori legali di rientrare nel caso descritto nel DLGS 241/1997 (art. 35, comma 3) e nel relativo rimando al DPR 322/1998. Ciò si traduce nella loro autorizzazione ad apporre il visto di conformità e rilasciare le asseverazioni, su richiesta del contribuente. Per quanto ciò concerne, i Revisori legali vengono, di fatto, equiparati agli Esperti contabili e ai Commercialisti.