L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in risposta ad un’istanza pervenuta il 8 marzo, che un contribuente in regime forfettario è responsabile per le ritenute d’acconto omesse per errore.
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che consente ai contribuenti che ne rispettano i requisiti di pagare un’importo fisso e forfettario anziché un’imposta calcolata in base ai redditi effettivamente percepiti. Tuttavia, il contribuente che adotta questo regime ha delle responsabilità specifiche, tra cui la responsabilità per le ritenute d’acconto omesse per errore.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito questo aspetto in una risposta a un interpello n. 245 dell’8 marzo. In questo interpello, un sostituto d’imposta chiedeva quale comportamento adottare in relazione alla ritenuta d’acconto non operata sui compensi corrisposti dal 1 gennaio 2021 fino a ottobre 2022 a un collaboratore lavoratore autonomo che aveva dichiarato di avvalersi del regime forfettario.
L’istante sostituto d’imposta si era avvalso delle prestazioni professionali del collaboratore per attività di presentatore di servizi. Il collaboratore aveva dichiarato di avvalersi del regime forfettario sia nel 2021 che nel 2022, ma aveva successivamente comunicato di non poter più fruire di questo regime a partire dall’anno d’imposta 2021 a causa della perdita del requisito reddituale.
Il collaboratore aveva emesso fatture senza esercitare la rivalsa dell’IVA e senza esposizione della ritenuta d’acconto, e l’istante, a sua volta, aveva corrisposto i compensi maturati dal collaboratore nei periodi d’imposta 2021 senza applicare la ritenuta d’acconto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il collaboratore aveva erroneamente applicato il regime forfettario e non aveva rispettato le regole relative all’esposizione dell’IVA e alla ritenuta d’acconto.
Tuttavia l’Agenzia ha ricordato che il regime forfetario non prevede l’applicazione della ritenuta d’acconto ma, in caso di errata applicazione del regime, il contribuente può rimediare emettendo delle note di variazione in aumento o in diminuzione al fine di integrare o stornare le fatture originarie con l’IVA di rivalsa e indicare la ritenuta d’acconto. L’istante/sostituto, pertanto, non deve eseguire il versamento delle ritenute d’acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche ed il Modello 770/2022 integrativo.
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