Durante la seduta dell’8 agosto 2018, il Consiglio dei Ministri ha espresso un parere favorevole – in via preliminare – all’approvazione del decreto legislativo sull’attuazione della legge n. 163 (legge di delegazione europea) del 25 ottobre 2017, così da accogliere la direttiva (UE) 2016/1164 emessa dal Consiglio il 12 luglio 2016 in materia di evasione fiscale.
La direttiva ATAD 1 (Anti Tax Avoidance Directive), compresa nel pacchetto antielusione (ATAP – Anti Tax Avoidance Package), è stata varata della Commissione Europea al fine d’introdurre negli Stati comunitari un insieme di misure cautelative per combattere l’elusione fiscale. In altre parole, tale disposizione è stata pensata allo scopo di evitare una frammentazione del mercato e mettere la parola fine alle distorsioni e ai disallineamenti attualmente esistenti sul mercato.
Scendendo più nei dettagli, tale direttiva stabilisce le regole minime comuni da seguire riguardo a:
– limiti sulla deducibilità degli interessi passivi nei confronti delle imprese. In tal senso, la normativa si propone di contrastare:
1) l’erosione delle basi imponibili compiuta dalle imprese sui prestiti infragruppo stabiliti nei Paesi ad alta tassazione, così da poter godere dei benefici scaturiti dalla deducibilità degli interessi passivi;
2) i profitti tratti dai Paesi a bassa tassazione.
Nei casi sopra descritti, la direttiva stabilisce che gli interessi passivi si possano dedurre fino a un limite massimo del 30% dell’EBITDA (misura del rendimento assoluto di un’impresa);
– tassazione dei beni d’impresa in uscita. Con direttiva (UE) 2016/1164 sono introdotte norme generali che si riferiscono alla tassazione delle operazioni di trasferimento in altri Paesi;
– società controllate estere (“Controlled Foreign Companies” o CFC).
Grazie alle nuove misure si vuole prevenire la migrazione di profitti in territori giurisdizionali a bassa tassazione, sia dentro che fuori l’Unione Europea. Pertanto, le società controllate estere devono essere tassate secondo regole di calcolo della base imponibile e in riferimento alle aliquote del Paese sede dell’impresa controllante. Ciò è ammissibile quando le CFC si trovano in un Paese con bassa tassazione e bassa importanza economica;
– strumenti finanziari ed entità ibride. In questo caso, l’ATAP si propone – attraverso una specifica disposizione – a contrastare tutti quei fenomeni di doppia non tassazione scaturiti dai disallineamenti delle qualificazioni giuridiche che certi ordinamenti rivolgono a entità o a strumenti finanziari, dando luogo a deduzioni o a doppie deduzioni e non tassazione di particolari categorie di reddito presenti in Paesi diversi. Queste misure quindi riguardano sostanzialmente le situazioni intracomunitarie;
– clausola generale antiabuso. Ai fini fiscali, infine, tale disposizione permette di disconoscere le operazioni compiute dalle imprese allo scopo esclusivo di ricavare un vantaggio fiscale: dunque, senza ragioni economiche valide.
L’ATAD entrerà ufficialmente in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019, fatta eccezione per la misura sulla tassazione dei beni di impresa in uscita che sarà invece operativa dal 1° gennaio 2020.
Per quanto riguarda invece i limiti alla deducibilità degli interessi passivi, gli Stati membri potranno mantenere le misure nazionali vigenti con i medesimi effetti di quelli stabiliti dalla direttiva ma solo finché i Paesi OCSE non si saranno uniformati alle raccomandazioni BEPS e comunque non più tardi del 1 ° gennaio 2024.