L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.4 del 14 gennaio del 2019 ha istituito un codice tributo che consente all’INPS di recuperare in compensazione il credito annuo d’imposta riconosciuto nella misura del 50%, al massimo, di un ventesimo di interessi e di premi assicurativi corrisposti al soggetto che ha erogato l’anticipo finanziario come garanzia pensionistica, cioè la cosiddetta APE volontaria.

L’INPS infatti recupera il credito d’imposta attraverso le ritenute da versare mensilmente all’erario come sostituto d’imposta, mediante il modello F24 relativo agli Enti pubblici usando il codice tributo denominato APVE.

Il prestito in oggetto sarà restituito quando sarà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia mediante rate mensili di ammortamento per una durata di vent’anni.

L’INPS quindi procede al recupero del credito potendo rivalersi sulle quelle ritenute che deve versare mensilmente all’erario come sostituto d’imposta. Per fare ciò deve utilizzare il modello F24 degli Enti pubblici, denominato anche F24 EP e usando il seguente codice del tributo:
– APVE (APE VOLONTARIA)

Questo codice tributo va inserito nella sezione F dell’“Erario”, in corrispondenza di quelle somme riportate nel campo denominato “importi a credito compensati”. Nel caso in cui l’INPS deve effettuare il riversamento del credito, questo sarà nella colonna denominata “importi a debito versati”. Il campo denominato “riferimento B” viene valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, scritto nel formato “AAAA”. Il campo denominato “riferimento A” non viene valorizzato.