Con l’aggiornamento 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pone alcune modifiche in relazione all’invio delle istanze per i contratti di solidarietà. Ecco il dettaglio delle novità.

Riduzione contributiva, a chi spetta l’agevolazione?
La legge n. 608/96 – incluse le successive modificazioni e integrazioni – e i decreti legislativi n. 2/17 e n. 278/19 attribuiscono la possibilità di usufruire dello sgravio contributivo alle imprese che utilizzino lo strumento dei contratti di solidarietà difensiva del tipo A. La tipologia contrattuale garantisce uno sgravio pari al 35% dell’onere contributivo a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro oltre il 20%. La relativa domanda deve essere inoltrata dal datore di lavoro, ciò deve avvenire nel consueto periodo finestra annuale.

Inoltro della domanda: modalità e termini
Per il 2021, le domande devono passare necessariamente attraverso l’applicativo dedicato “sgravicdsonline”. Collegandosi su cliclavoro, lo strumento sarà accessibile mediante le credenziali SPID o attraverso la carta d’identità elettronica (CIE). La pre-compilazione e l’inoltro della domanda saranno possibili dal 30 novembre fino al 10 dicembre 2021. L’invio dell’istanza è vincolato al versamento della relativa imposta di bollo, attraverso il canale “pagoPA”. La normativa a riguardo è consultabile sul portale ministeriale alla voce “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”.