I contributi impatriati rappresentano un aspetto rilevante per coloro che scelgono di lavorare all’estero e successivamente decidono di tornare a lavorare in Italia. L’INPS ha recentemente confermato una disposizione importante riguardante tali contributi: essi sono considerati imponibili al netto del reddito esente. Vediamo di seguito quali sono le implicazioni di questa decisione.

Reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali

L’INPS ha confermato che il reddito imponibile di lavoro autonomo e di impresa, per i lavoratori impatriati che rientrano nel regime speciale, è lo stesso preso in considerazione sia per il calcolo dei contributi che per l’IRPEF. Ciò significa che il reddito esente, beneficiando di agevolazioni fiscali, non deve essere considerato nell’importo su cui calcolare i contributi da versare all’INPS.

L’interpretazione precedente e il nuovo approccio

Finora, molti esperti e studiosi erano orientati a calcolare i contributi sulla base del reddito complessivo, senza tener conto delle agevolazioni fiscali previste dal regime speciale per i lavoratori impatriati. Tuttavia, secondo un diverso approccio, che tiene conto del principio della coerenza tra obblighi fiscali e contributivi, si deve calcolare e versare i contributi sull’imponibile valido ai fini fiscali. Questa interpretazione favorisce una maggiore uniformità tra i calcoli fiscali e contributivi per i lavoratori impatriati.

Dubbi sul reddito di lavoro dipendente per i contributi impatriati

Nonostante si sia recentemente chiarita la questione riguardante il reddito di lavoro autonomo e di impresa per i contributi impatriati, rimangono ancora alcune considerazioni irrisolte in merito al reddito di lavoro dipendente. La situazione attuale sembra creare una disparità tra gli impatriati che producono redditi di lavoro autonomo e di impresa e quelli che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Nel contesto fiscale, è importante ricordare che esistono diversi codici fiscali per i lavoratori impatriati.

  • Il codice 4 si applica a coloro che sono rientrati in Italia fino al 29 aprile 2019, con i redditi di lavoro dipendente che contribuiscono al reddito complessivo nella misura del 50%.
  • Il codice 6 riguarda i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, con i redditi di lavoro dipendente che concorrono al reddito complessivo nella misura del 30%.
  • Il codice 8 si applica ai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e hanno trasferito la residenza in alcune regioni specifiche, con i redditi di lavoro dipendente che contribuiscono al reddito complessivo nella misura del 10%.
  • Infine, il codice 9 si applica ai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e sono sportivi professionisti, con il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati che concorrono al reddito complessivo nella misura del 50%.

Il dibattito riguardo al calcolo dei contributi per i lavoratori impatriati è stato risolto con la conferma da parte dell’INPS che il reddito imponibile ai fini contributivi deve essere calcolato al netto del reddito esente, valido ai fini fiscali. Questa chiarezza è fondamentale per garantire un’adeguata gestione degli obblighi contributivi per i lavoratori impatriati, evitando incertezze e interpretazioni divergenti.

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