È stato attraverso l’interpello 404, datato 1 agosto 2022, che l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire alcuni chiarimenti sulla tracciabilità dei pagamenti mediante RIBA e MAV. Allo stesso tempo, ha indicato come comportarsi nel caso in cui si ricevano fatture cartacee, e puntualizzato alcuni aspetti relativi ai termini di accertamento.

Riduzione dei termini accertamento: quali sono i requisiti generali?
In base a quanto riportato nell’art.3 del D.Lgs. n.127 del 2015, la riduzione dei termini di accertamento è applicabile unicamente nei confronti dei soggetti passivi indicati nell’art.1 che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti (sia ricevuti che effettuati) per operazioni di importo superiore ai 500 euro. In pratica, si tratta di coloro che documentano le operazioni mediante fattura elettronica, con invio automatico dei dati concernenti i corrispettivi giornalieri. Allo stesso tempo, tali soggetti devono garantire la tracciabilità dei pagamenti il cui ammontare risulta superiore ai 500 euro. Per quanto concerne le modalità di pagamento utilizzabili, il D.M. 4 agosto 2016 ha ammesso l’utilizzo di bonifico (bancario o postale), carta di debito o credito e assegno (bancario, circolare e postale), purché sia presente la clausola di non trasferibilità. La riduzione dei termini non è applicabile, per ogni periodo d’imposta, qualora i contribuenti abbiano impiegato, anche un’unica volta, strumenti diversi da quelli indicati.

L’ammissibilità di ricevuta bancaria e MAV
Nonostante quanto riportato nel citato D.M., l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito, ammettendo la riduzione dei termini anche utilizzando strumenti differenti dai metodi indicati, ma ad essi assimilabili. È essenziale che soddisfino i medesimi requisiti sul piano della tracciabilità. Nello specifico, ne fanno parte la RIBA (ossia la ricevuta bancaria) e il MAV. I due strumenti hanno in comune il fatto di transitare affidandosi all’intermediazione bancaria e di presentare gli elementi necessari a identificare le due parti (e il credito oggetto del pagamento). E sono proprio tali due elementi ad andare a soddisfare appieno i criteri di tracciabilità che caratterizzano le modalità inserite nell’art. 3 del decreto attuativo.