Con l’approvazione da parte del Senato, il decreto Semplificazioni è divenuto realtà. Ma quali sono le novità principali?

Innanzitutto, l’art. 1 comma 2-bis del DL 3/2022 supera quello che era l’obbligo di stampa e conservazione elettronica annuale dei registi contabili. L’art. 40-quater, a sua volta, elimina l’obbligo del rispetto dei limiti de minimis nell’ambito della fruizione dei crediti d’imposta in caso di acquisto sia di energia elettrica che di gas naturale. A far data dal periodo d’imposta in corso alla data del 22 giugno 2022, i componenti di reddito imputati in bilancio a seguito della correzione di errori contabili divengono rilevanti, sul piano fiscale, anche ai fini IRAP.

Numerose sono anche le novità per il Terzo settore, a partire dalla proroga per ONLUS, ODV e APS del termine previsto per l’adeguamenti degli statuti. Al tempo stesso, per ODV, APS e RUNTS è stata sancita la sospensione del termine per la verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Per quanto concerne IVA e IRAP, viene anticipato al 25 del mese (prima era l’ultimo giorno del mese) successivo al periodo di riferimento il termine per la presentazione dei modelli Intrastat all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. E’ stato oggetto di modifica anche il termine vigente per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi, concernenti le liquidazioni periodiche Iva con riferimento al secondo trimestre: dal 16/09 si è passati al 30/09. L’aggiornamento delle scadenze per la presentazione del modello Lipe, a seguito del DL Semplificazioni, ha portato all’adozione delle seguenti date: primo trimestre 31 maggio, secondo trimestre 30 settembre, terzo trimestre 30 novembre e quarto trimestre entro il termine del 28 febbraio.

In riferimento alle deduzioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato trova conferma quanto contenuto nell’art.10 del già citato DL 773/2022, ossia l’adozione di un’unica deduzione IRAP. E questo si traduce in una semplificazione in sede di compilazione della relativa dichiarazione. In fase di conversione è stata inoltre introdotta la facoltà di procedere alla compilazione del modello IRAP 2022 in base alle vecchie regole, qualora l’operazione risulti più agevole.