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CERTIFICAZIONE UNICA 2024

Con l’emanazione del Provvedimento n. 8253 in data 15 gennaio, successivamente pubblicato il 16, l’Agenzia delle Entrate ha formalmente dato il via all’approvazione del modello e delle istruzioni per la Certificazione Unica 2024. Questo documento riveste una rilevanza di primaria importanza per i sostituti d’imposta e i contribuenti, offrendo una panoramica completa dei redditi e delle detrazioni relativi all’anno fiscale 2023. In particolare, la Certificazione Unica “CU 2024” è stata approvata in congiunzione con le istruzioni di compilazione, il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT, accompagnato dalle rispettive istruzioni.

Certificazione Unica 2024: scadenze e modalità di trasmissione

I sostituti d’imposta sono tenuti a rispettare scadenze definite con precisione al fine di garantire la corretta trasmissione delle informazioni all’Agenzia delle Entrate. Per il periodo d’imposta 2023, la data limite per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche è stata fissata per il 16 marzo. Va notato che, poiché questa data coincide con un sabato nel 2024, il termine è posticipato al successivo 18 marzo.

Un aspetto da sottolineare è la facoltà concessa ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico, consentendo l’invio separato delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, rispetto a quelle dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il documento della Certificazione Unica, destinato alla presentazione presso l’Agenzia delle Entrate, fornisce un insieme di informazioni essenziali per il contribuente, organizzate in dettaglio all’interno del Capitolo III. Queste informazioni abbracciano una vasta gamma di aspetti finanziari, comprendendo i redditi derivanti dal lavoro dipendente, assimilati ed equiparati, distribuiti nel corso del 2023 e soggetti a diverse modalità di tassazione. Altresì, il documento delinea chiaramente i redditi provenienti da lavoro autonomo, provvigioni e altre fonti di reddito diversificate.

Quantificazione delle provvigioni e prestazioni

Un focus particolare è riservato alla quantificazione totale delle provvigioni legate a prestazioni, includendo quelle provenienti da vari tipi di rapporti professionali come commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. In aggiunta, viene indicato l’importo globale dei compensi erogati in seguito a procedure di pignoramento presso terzi e di esproprio.

La Certificazione Unica offre altresì informazioni sulla somma delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportiva autonoma. Infine, il documento espone in modo dettagliato l’ammontare dei corrispettivi erogati nel 2023 per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo con durata non superiore a 30 giorni.

La Certificazione Unica delinea in modo accurato e completo il panorama finanziario del contribuente, fornendo dati rilevanti per una corretta dichiarazione fiscale e garantendo trasparenza nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate.

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VERSAMENTI IVA E RITENUTE, SOGLIA MINIMA

Con l’entrata in vigore dell’articolo 9 del Decreto Legislativo in materia di Semplificazioni degli adempimenti fiscali, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio, si delineano rilevanti cambiamenti per quanto riguarda le soglie dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Queste modifiche incidono in modo significativo sul quadro normativo esistente. Esaminiamo dettagliatamente le nuove disposizioni, con particolare attenzione alle modifiche apportate agli articoli 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998 e 7, comma 1, lettera a), del DPR n. 542 del 1999.

Nuove soglie minime per i versamenti IVA: 100 Euro

Il Decreto Legislativo sulle Semplificazioni introduce innovazioni sostanziali per quanto riguarda le soglie dei versamenti minimi per l’IVA e le ritenute. In particolare, si prevede una revisione significativa dell’articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998, con l’innalzamento della soglia da 25,82 euro (corrispondenti alle vecchie 50.000 lire) a 100 euro. Questo limite si applica ai versamenti IVA mensili/trimestrali, consentendo il pagamento entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento nel caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a questa soglia, compreso anche il mese successivo.

Ulteriori modifiche sono proposte all’articolo 7, comma 1, lettera a), del DPR n. 542 del 1999. La soglia per i versamenti IVA mensili viene elevata da 25,82 a 100 euro per i contribuenti il cui volume d’affari nell’anno solare precedente non superi i 600 milioni di lire per le imprese che offrono servizi o svolgono attività professionali, o un miliardo di lire per le imprese con altre attività. Anche in questo caso, il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Queste disposizioni saranno applicate alle somme dovute relative alle liquidazioni periodiche dell’anno d’imposta 2024.

Versamenti e ritenute: le nuove regole

Il decreto introduce altresì nuove regole per i versamenti delle ritenute, coinvolgendo diverse categorie di redditi e provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Se l’importo dovuto per le ritenute:

  • Redditi di lavoro autonomo e altri redditi Provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari non supera i 100 euro, il versamento deve essere eseguito congiuntamente a quello relativo al mese successivo e, in ogni caso, entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
  • Per le ritenute operate nel mese di dicembre, il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo. Tali disposizioni si applicano ai compensi corrisposti a partire dal mese di gennaio 2024.

Le modifiche apportate rappresentano un significativo adattamento delle soglie per i versamenti IVA e le ritenute, semplificando gli adempimenti fiscali e garantendo un migliore allineamento alle esigenze del contesto economico attuale.

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Fatture emesse in ritardo: casistica e sanzioni

Nel contesto delle transazioni commerciali, il rispetto dei tempi nella fatturazione assume un ruolo determinante, avendo impatti diretti sulla corretta liquidazione dell’IVA. L’imperativo di emettere fatture in modo tempestivo è sancito dal comma 4 dell’articolo 21 del DPR 633/1972, che prescrive che le fatture debbano essere generate entro dodici giorni dall’esecuzione dell’operazione. Tale normativa, richiamando l’articolo 6 per una definizione accurata del giorno di esecuzione dell’operazione, si applica sia alle fatture elettroniche che a quelle cartacee, limitando l’utilizzo di quest’ultima solo a circostanze eccezionali.

Che cosa succede se le fatture vengono emesse in ritardo?

Le ragioni di un ritardo nella fatturazione possono variare, a volte attribuibili a errori, ma altrettanto frequentemente legate a prassi scorrette adottate dagli operatori. Ad esempio, nell’ambito degli acquisti online, persiste il fenomeno di soggetti passivi IVA che emettono la fattura al termine del periodo previsto per il diritto di reso, evitando di emettere prima la fattura e successivamente la nota di credito. Un tale comportamento, però, può risultare nell’applicazione di sanzioni significative.

Quando la fattura viene emessa al di fuori dei termini legali, si configura una violazione che può presentare caratteristiche formali o sostanziali a seconda del suo impatto sulla corretta liquidazione dell’imposta.

La violazione formale si manifesta quando la fattura emessa in ritardo è integrata nella stessa liquidazione IVA in cui sarebbe stata inserita se fosse stata emessa tempestivamente. Al contrario, la violazione sostanziale si verifica nel caso in cui, a causa del ritardo, la fattura viene inclusa in una delle liquidazioni IVA (mensili o trimestrali) successive a quelle inizialmente previste.

Che cosa dice la legge italiana?

Ambedue le infrazioni sono disciplinate dal primo comma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997. Questa legislazione impone sanzioni amministrative che oscillano dal novanta al cento-ottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non adeguatamente documentato o registrato, con un ammontare compreso tra 250 euro e 2.000 euro quando la violazione non ha impatti sulla liquidazione corretta.

Se il ritardo nell’emissione del documento contabile ha effetti sulla corretta liquidazione dell’imposta, la sanzione diventa più severa. In tali circostanze, l’articolo 5 del Decreto Legislativo 471/1997, al comma 4, stabilisce che “la sanzione non può essere inferiore a euro 500”. Questo importo può successivamente subire una riduzione a un terzo durante la fase di contestazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 472/1997, oppure può essere anticipatamente definito attraverso il ravvedimento.

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Autoliquidazione Inail novità 2024

L’anno 2024 si apre con significative novità nell’ambito dell’autoliquidazione INAIL, evidenziando l’impegno costante dell’Istituto nel migliorare e semplificare il processo di adempimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro e degli altri soggetti assicuranti. In quest’ottica, le recenti direttive comunicate dall’Inail, datate 4 dicembre 2023, delineano un panorama di servizi online potenziati, facilitando l’accesso e la gestione delle informazioni relative alle basi di calcolo.

Quali sono i servizi potenziati da Inail per il 2024?

A partire dal 5 dicembre 2023, i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione hanno a disposizione una piattaforma rinnovata sul sito www.inail.it, nella sezione dedicata al “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. La navigazione in questo ambiente online permette di accedere alle funzionalità di Visualizzazione e Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2023/2024.

Uno dei punti salienti di questa evoluzione è la possibilità di ordinare le comunicazioni relative alle basi di calcolo per data di elaborazione, seguendo un criterio decrescente. Ciò assicura che le informazioni più recenti siano facilmente individuabili, semplificando la consultazione e la gestione delle dichiarazioni.

Un progresso significativo risiede nella diversificazione dei formati di acquisizione delle basi di calcolo attraverso il servizio online “Richiesta Basi di calcolo”. Oltre ai tradizionali formati .pdf e .txt, è ora disponibile anche la nuova versione .json, consentendo una maggiore flessibilità nell’uso e nell’analisi dei dati.

A partire dal 13 dicembre, gli utenti possono beneficiare del servizio online “Visualizza elementi di calcolo”, specificamente dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN). Questa nuova funzionalità si propone di migliorare ulteriormente l’accessibilità e la comprensione delle informazioni relative alle posizioni assicurative, rendendo il processo di autoliquidazione più efficiente.

Cosa accade alle aziende che hanno cessato la loro attività?

Per le ditte che hanno cessato la loro attività nel corso del 2023, l’Inail ha implementato una serie di servizi aggiuntivi. Nel caso in cui abbiano utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” e abbiano completato gli adempimenti richiesti, è importante notare che le basi di calcolo non saranno più disponibili. Questa modifica è stata introdotta per garantire un trattamento accurato e conforme alle nuove dinamiche aziendali.

L’Istituto ha predisposto appositi avvisi, visibili sia nei servizi online che nell’archivio GRA web. Questa procedura assicura che le ditte cessate siano tempestivamente informate delle modifiche e possano adottare le necessarie misure conseguenti.

Le novità introdotte dall’Inail per l’autoliquidazione del 2024 testimoniano l’impegno costante nell’ottimizzazione dei servizi offerti. Le evoluzioni nelle modalità di accesso e fruizione delle informazioni, unite alla diversificazione dei formati e alla introduzione del servizio dedicato alle posizioni assicurative navigazione, rappresentano un passo avanti nella semplificazione e nell’efficienza del processo di autoliquidazione. L’Istituto si conferma come un partner affidabile per le aziende, garantendo un adeguato supporto nell’adempimento degli obblighi contributivi.

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Fatture a cavallo d’anno: tra vecchie normative e prospettive di cambiamento

L’emissione delle fatture, elemento cruciale nell’ambito fiscale, è disciplinata da precise normative, tra cui spicca il comma 4 dell’articolo 21 del DPR 633/1972, che richiama l’articolo 6 per definire correttamente il giorno di effettuazione dell’operazione. Entro dodici giorni da tale evento, la fattura deve essere emessa, sia essa in formato elettronico o cartaceo, salvo casi residuali in cui persiste la possibilità di adottare l’emissione tradizionale.

Fatture a cavallo d’anno: cosa fare?

Il ritardo nell’emissione di fatture può essere causato da diverse ragioni, che vanno dall’errore umano a prassi errate adottate dagli operatori. Ad esempio, nell’ambito degli acquisti online, alcuni soggetti passivi IVA tendono a emettere il documento certificante il corrispettivo dopo il termine previsto per il diritto di reso, al fine di evitare la doppia emissione di fattura e nota di credito. Questa pratica, tuttavia, comporta il rischio di incorrere in sanzioni rilevanti.

La violazione derivante dall’emissione tardiva delle fatture può assumere caratteristiche formali o sostanziali, a seconda dell’impatto sulla corretta liquidazione dell’imposta, come stabilito dall’articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 471/1997. La violazione formale si verifica quando la fattura emessa in ritardo confluisce nella stessa liquidazione IVA prevista per una corretta emissione. Invece, la violazione sostanziale si configura quando il ritardo comporta l’inclusione della fattura in liquidazioni IVA successive.

Quali sono le sanzioni?

Le sanzioni, regolate dall’articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 471/1997, variano dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente documentata o registrata durante l’esercizio. Nel caso in cui la violazione non influisca sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione può oscillare tra 250 euro e 2.000 euro.

Se il ritardo nell’emissione della fattura incide sulla corretta liquidazione dell’imposta, l’articolo 5 del Decreto Legislativo 471/1997 stabilisce che la sanzione non può essere inferiore a 500 euro. Questo importo può essere successivamente definito al terzo durante la contestazione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 472/1997, o anticipatamente con il ravvedimento.

Da sottolineare che un ritardo nell’emissione del documento contabile alla fine dell’anno fiscale potrebbe comportare la contestazione dell’infedeltà dichiarativa nella dichiarazione annuale IVA, come indicato nella Risposta a interpello 528/2019 dell’Agenzia delle Entrate. La sanzione prevista per violazioni che non impattano sulla corretta liquidazione dell’imposta si applica per ciascuna operazione tardivamente documentata, con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

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Sanzioni per la sicurezza

La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta, e l’evoluzione normativa che la riguarda richiede una costante attenzione. Nel contesto di tale impegno, il decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro ha introdotto significative modifiche alle sanzioni e ammende inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, delineando un panorama normativo più rigoroso e aggiornato.

Sanzioni per la sicurezza e la salute: a quanto ammontano?

L’aumento del 15,9% delle sanzioni e ammende è stato previsto come parte di un adeguamento quinquennale all’inflazione, riflettendo l’importanza di mantenere un equilibrio tra l’evoluzione economica e la salvaguardia della salute dei lavoratori. Tale incremento, che include anche gli aggiornamenti del periodo 2019-2023, trova applicazione sugli importi vigenti al 30 giugno 2023.

Sebbene inizialmente previsto per entrare in vigore il 1° luglio 2023, il termine è stato successivamente spostato al 6 ottobre 2023, come comunicato nella nota n. 724 del 30 ottobre 2023. È cruciale sottolineare che, in coerenza con il principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più severi, la rivalutazione si applica esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvenuta il 6 ottobre scorso.

Cosa prevede la normativa?

La recente normativa prevede anche la rivalutazione delle sanzioni relative alle radiazioni ionizzanti, alla comunicazione ritardata o omessa in relazione ai lavoratori autonomi occasionali e alle sanzioni modificate dal decreto legislativo n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021. Specifiche indicazioni supplementari sono in fase di definizione.

L’ispettorato, nel corso di questa trasformazione normativa, sta attuando l’aggiornamento dell’applicativo SMART. Gli importi dei verbali generati dal 1° luglio al 5 ottobre 2023 saranno oggetto di rettifica, assicurando la coerenza con le nuove disposizioni.

Con la nota del 9 novembre, in attesa dell’aggiornamento completo dell’applicativo, è stata fornita una tabella dettagliata delle sanzioni rivalutate. Questo strumento fornisce una panoramica delle contravvenzioni più frequenti, offrendo trasparenza e chiarezza sulla natura delle violazioni e sulle relative sanzioni.

Le modifiche inerenti al decreto Fisco Lavoro

Oltre alle modifiche alle sanzioni, le recenti disposizioni legislative evidenziano le ultime modifiche apportate dal decreto “Fisco Lavoro” n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021. Questo decreto introduce importanti innovazioni nel sistema sanzionatorio, semplificando la sospensione dell’attività d’impresa in caso di violazioni gravi, riducendo il limite di lavoratori irregolari al 10% prima della temporanea cessazione delle attività, e estendendo la sospensione alle imprese sanitarie locali.

Le misure contenute nella legge n. 215/2021 riflettono una stretta nei confronti delle aziende che trascurano le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, si assiste a un notevole potenziamento del sistema di controllo, conferendo maggiori poteri all’ispettorato e al preposto.

È fondamentale sottolineare che, durante il periodo di sospensione dell’attività, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la retribuzione e a versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione. La violazione di tali disposizioni comporta sanzioni, comprese l’arresto e l’ammenda.

Iniziative per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro

Nell’ambito dell’organizzazione delle attività ispettive di controllo, sono previste importanti iniziative, quali il rafforzamento dell’organico dell’Ispettorato del Lavoro con un nuovo concorso per oltre 1000 unità, il potenziamento del contingente dei Carabinieri a supporto delle ispezioni, e l’interoperabilità delle banche dati dei diversi soggetti operanti nel settore della sicurezza.

La revisione del sistema normativo in materia di sicurezza rappresenta un passo significativo verso la creazione di ambienti lavorativi più sicuri e conformi alle disposizioni vigenti. È imperativo che le aziende si adeguino prontamente a queste nuove normative per garantire il benessere e la sicurezza dei propri dipendenti, evitando conseguenze legali e contribuendo alla costruzione di un ambiente lavorativo sano e protetto.

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Fridge Benefit 2024

La tematica dei Fringe Benefit 2024 riveste una rilevanza sempre crescente all’interno del contesto normativo e aziendale. Nel quadro della bozza di legge di bilancio attualmente in esame da parte delle commissioni parlamentari, si delineano nuove disposizioni che influiranno sulle modalità di erogazione e fruizione di beni e servizi in natura da parte dei datori di lavoro ai dipendenti. Il presente articolo si propone di esaminare in modo approfondito le recenti modifiche normative e di delineare le prospettive per il 2024.

Quali sono i cambiamenti normativi per il 2024?

La proposta di legge di bilancio del 2024 introduce significative modifiche alle soglie di esenzione fiscale per i Fringe Benefit. In particolare, l’articolo 6 del disegno di legge stabilisce due diverse soglie di esenzione:

  • Per i dipendenti con figli a carico, il limite esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro.
  • Per i dipendenti senza figli, il limite ordinario di 252,23 euro sale a 1000 euro annui.

L’obiettivo di favorire le famiglie con figli e di sostenere la natalità rimane al centro di questa riforma, riflettendo l’impegno del legislatore nell’armonizzare le normative con le esigenze sociali.

Ci sono implicazioni per i lavoratori?

La revisione delle soglie di esenzione fiscale comporta un impatto diretto sulla percezione dei lavoratori dipendenti. Mentre coloro che hanno figli a carico beneficeranno di una maggiore esenzione, i dipendenti senza figli dovranno adattarsi alla nuova soglia di 1000 euro annui. È essenziale che i dipendenti comprendano appieno tali cambiamenti per ottimizzare i vantaggi offerti dai Fringe Benefit.

Famiglie con figli a carico: cosa cambia?

La definizione di “figlio a carico” assume un ruolo centrale in questo contesto normativo. Il Fisco considera a carico i figli con un reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), estendendo questa soglia a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Questa specifica distinzione mira a garantire che le famiglie con figli abbiano accesso a un sostegno fiscale proporzionato alle esigenze delle loro unità familiari.

Per il prossimo anno, si prevede che l’esenzione fiscale applicabile ai Fringe Benefit possa riguardare ulteriori voci, ampliando così la gamma di benefici per i dipendenti. Rimborsi delle utenze domestiche per il servizio dell’acqua e dell’energia elettrica, così come il rimborso di spese per affitto o interessi sul mutuo relativi alla casa di abitazione, potrebbero essere inclusi nel pacchetto di Fringe Benefit.

Denominazione del valore: normative e novità 2024

Un aspetto critico da considerare è la modalità di determinazione del valore di queste voci, come previsto dall’articolo 51, comma 4, del TUIR. La determinazione convenzionale richiede che il datore di lavoro versi l’importo direttamente sul conto corrente sul quale è domiciliato il mutuo, garantendo che il denaro non venga utilizzato per altri scopi. È fondamentale che gli istituti di credito forniscano all’azienda informazioni dettagliate sulla regolarità dei pagamenti e sulle eventuali modifiche economiche del finanziamento.

Le nuove normative sui Fringe Benefit delineate nella proposta di legge di bilancio per il 2024 portano significativi cambiamenti nelle dinamiche finanziarie tra datori di lavoro e dipendenti. È imperativo che le aziende e i lavoratori comprendano appieno le implicazioni di tali modifiche per massimizzare i benefici offerti dai Fringe Benefit. Al contempo, la prospettiva di ulteriori voci esenti nel 2024 offre opportunità aggiuntive per migliorare il benessere dei dipendenti attraverso un pacchetto di benefit mirato e in sintonia con le esigenze delle moderne dinamiche familiari.

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Decreti attuativi riforma fiscale: DLGS accertamento e concordato preventivo biennale

L’introduzione di decreti attuativi rappresenta una fase cruciale nell’implementazione della recente Riforma Fiscale, delineata dalla Legge n. 111 del 9 agosto 2023. In particolare, il Decreto Legislativo, oggetto della presente analisi, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, concentra la sua portata sulle questioni cruciali dell’accertamento tributario e del concordato preventivo biennale.

Contesto e motivazioni della manovra

La necessità di rivedere l’attuale quadro normativo ha trovato riscontro nella sessione del Consiglio dei Ministri, dove si è deliberato il varo di decreti attuativi per dare piena attuazione agli obiettivi della Riforma Fiscale. Quest’ultima è stata ideata per rispondere alle dinamiche economiche in evoluzione e per instaurare un sistema più efficiente e partecipativo.

Accertamento tributario, di che cosa si tratta?

Il cuore della riforma si riflette nella sezione dedicata all’accertamento tributario. Il Decreto Legislativo, in sintonia con la delega per la riforma fiscale, si propone di migliorare la partecipazione del contribuente nel processo accertativo. L’obiettivo è stabilire un contraddittorio preventivo generalizzato, conferendo al destinatario del provvedimento impositivo il diritto di presentare le proprie difese prima dell’emanazione del provvedimento stesso.

La novità più rilevante è la promozione della cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere. Il decreto prevede meccanismi che facilitano il dialogo e la condivisione di informazioni, contribuendo così a una gestione più efficace degli accertamenti tributari.

Concordato preventivo biennale

Un altro aspetto fondamentale del decreto riguarda l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Questa misura è mirata a favorire i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito da impresa e lavoro autonomo, residenti nel territorio nazionale.

L’articolo 6 del Capo I del decreto, in ottemperanza alla legge delega, istituisce il CPB come strumento per razionalizzare gli adempimenti dichiarativi e promuovere l’adempimento spontaneo. L’Agenzia delle Entrate gioca un ruolo centrale, formulando una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio di impresa o dall’esercizio di arti e professioni, nonché del valore della produzione netta.

Che cos’è l’articolazione del CPB

Il CPB è strutturato in quattro sezioni, ciascuna dedicata a specifiche tipologie di contribuenti:

  • Sezione I: Dispone norme di carattere generale applicabili a tutte le tipologie di contribuenti coinvolte nel CPB.
  • Sezione II: Riguarda i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ne definisce le disposizioni specifiche.
  • Sezione III: Disciplina le norme del CPB applicabili ai contribuenti che operano sotto il regime forfetario.
  • Sezione IV: Stabilisce le disposizioni di coordinamento e chiusura, fornendo un quadro organico e completo della normativa.

Accesso al CPB e requisiti

L’accesso al CPB è consentito a coloro che soddisfano determinati requisiti, tra cui un punteggio di affidabilità fiscale non inferiore a 8 per i contribuenti ISA e la regolare estinzione dei debiti tributari. Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario possono altresì beneficiare del CPB, con l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nei periodi d’imposta interessati.

Il Decreto Legislativo, fondamentale per l’implementazione della Riforma Fiscale, rappresenta un passo avanti nella modernizzazione del sistema tributario italiano. L’introduzione del CPB e le innovazioni nell’accertamento tributario sono destinati a contribuire alla semplificazione degli adempimenti e alla promozione di una fiscalità più equa ed efficiente.

 

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Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?

Nel contesto dell’attuale quadro normativo, la comunicazione del “titolare effettivo” rappresenta un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e l’integrità nelle attività aziendali. In conformità con le disposizioni della legge vigente, le società e altre entità giuridiche sono tenute a identificare e comunicare il titolare effettivo entro tempi specifici, onde evitare sanzioni e irregolarità legali. Esaminiamo in dettaglio il significato di tale comunicazione e le modalità precise attraverso le quali le imprese possono adempiere a tale obbligo.

Chi è il titolare effettivo

Ai fini della legge vigente, il concetto di “titolare effettivo” è riconducibile a ogni singola persona fisica che possiede o controlla direttamente o indirettamente una determinata società o entità giuridica. Tale definizione include anche coloro che detengono una percentuale significativa di azioni o diritti di voto, nonché coloro che esercitano un’influenza significativa sulle decisioni amministrative o gestionali dell’azienda. Identificare con precisione tale figura è pertanto fondamentale per garantire la trasparenza e prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.

Procedura per la prima comunicazione del titolare effettivo

In conformità con i termini di legge, la procedura per la prima comunicazione del titolare effettivo richiede un processo accurato di indagine e identificazione all’interno dell’organigramma aziendale. Gli enti legali sono tenuti a raccogliere informazioni complete e aggiornate riguardanti le persone fisiche coinvolte nel controllo o nella gestione dell’azienda.

Questo processo implica una valutazione approfondita delle quote azionarie, dei diritti di voto e delle dinamiche decisionali per individuare chiaramente il titolare effettivo o i titolari effettivi coinvolti.

Documentazione necessaria e scadenza temporale

Al fine di completare la procedura di comunicazione, le società devono fornire una documentazione esaustiva che certifichi l’identità del titolare effettivo, inclusi dati personali dettagliati, come il nome completo, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo di residenza. È fondamentale sottolineare che la scadenza per la presentazione della prima comunicazione del titolare effettivo è fissata entro il giorno 11 dicembre. Pertanto, è di vitale importanza rispettare scrupolosamente questa data limite per evitare possibili conseguenze legali e sanzioni finanziarie.

Conformità e trasparenza come obiettivi primari

La corretta identificazione e comunicazione del titolare effettivo è fondamentale non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche per dimostrare un impegno tangibile verso la conformità e la trasparenza all’interno dell’ambito operativo dell’azienda. La piena aderenza a tali norme contribuisce a promuovere una cultura aziendale responsabile ed etica, rafforzando nel contempo la fiducia degli investitori e degli stakeholder nel contesto del mercato commerciale e finanziario.

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Acconto IRPEF novembre 2023: posso rateizzarlo?

Con l’avvicinarsi della scadenza per il versamento dell’acconto IRPEF di novembre 2023, sta emergendo un interesse particolare riguardo alla possibilità di dilazionare il pagamento di tale imposta. La normativa in vigore stabilisce condizioni specifiche che consentono la suddivisione in rate dell’acconto IRPEF per l’anno in questione, nel rispetto di determinati requisiti stabiliti dall’art. 4 del DL n. 145/2023.

Criteri per la rateizzazione dell’acconto IRPEF novembre 2023

La facoltà di rateizzare il versamento della seconda rata di acconto, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi INAIL, dipende dal rispetto dei termini temporali definiti. Questi includono il pagamento entro il 16 gennaio dell’anno successivo oppure la suddivisione in cinque rate mensili di uguale entità, iniziando dal mese di gennaio e con scadenza il 16 di ogni mese.

È fondamentale notare che sugli importi rateizzati successivamente alla prima rata si applicano gli interessi come previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Implicazioni della recente riforma fiscale

È essenziale considerare il contesto più ampio della Delega Fiscale, soprattutto in relazione all’emendamento recentemente approvato in Commissione Finanza della Camera. Questo emendamento mira a estendere la possibilità di rateizzare il secondo acconto IRPEF a tutti i titolari di partita IVA, rappresentando una potenziale modifica di portata generale.

Prospettive future e considerazioni

Nonostante la riforma in corso, è probabile che le modalità di calcolo e determinazione dell’IRPEF non subiscano modifiche sostanziali, mantenendo lo stesso approccio storico e previsionale. Tuttavia, la possibilità di rateizzare l’acconto IRPEF rappresenta un passo importante verso una distribuzione più equa e diluita del carico fiscale nel corso dell’anno.

Benefici della rateizzazione dell’acconto

La lungamente auspicata possibilità di suddividere il pagamento dell’acconto IRPEF di novembre risponde all’obiettivo di garantire una maggiore equità fiscale, consentendo ai contribuenti di gestire in modo più sostenibile il proprio onere fiscale nel corso dell’anno. Questa disposizione assume un’importanza particolare nell’ambito di una riforma fiscale più ampia che mira a rafforzare l’equità e la sostenibilità complessiva del sistema fiscale.

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