L’Agenzia delle Entrate si è di recente pronunciata riguardo all’imposta sostitutiva sui premi di risultato ai dipendenti. Ha pubblicato alcuni importanti chiarimenti per le attività che recepiscono il contratto territoriale di settore, senza la presenza di rappresentanze sindacali interne all’azienda stessa.
Premi di risultato ai dipendenti e contratti territoriali
Secondo la normativa, infatti, per beneficiare della tassazione agevolata al 10%, l’azienda dovrebbe avere al proprio interno delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) ed essere iscritta ad associazioni di categoria datoriali.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, nello specifico, riguarda una società intenzionata ad attivare un sistema di premi di risultato per i propri dipendenti. In assenza di un contratto collettivo territoriale, sono stati presi contatti con le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, benché esterne all’azienda.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’impresa, pur non rientrando fra i casi disciplinati dalla normativa, abbia diritto di godere della tassazione agevolata al 10% sui premi di risultato, a patto che vengano rispettati gli altri requisiti contemplati dalla legge.
In particolare, si ricorda che i premi di risultato sono definiti come “somme di ammontare variabile, legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione“. La tassazione agevolata consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%.
I contratti collettivi a cui l’azienda faccia riferimento devono individuare criteri per la misurazione degli incrementi produttivi. Il risultato dev’essere, infatti, verificabile in maniera obiettiva secondo indicatori adeguatamente selezionati.
L’azienda si impegna a coinvolgere i lavoratori tramite comunicazione scritta con prova dell’avvenuta trasmissione, anche senza la necessità di firma per accettazione. Sarà tenuta, infine, a comunicare per mezzo della procedura telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il contratto in essere con relativa dichiarazione di conformità.