Il Decreto Crescita (decreto-legge n. 34/2019) è stato convertito in legge (legge 58/2019) il 29 giugno scorso. Il testo reca misure urgenti per favorire la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Fra gli emendamenti entrati in vigore c’è la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti ISA dal 30 giugno al 30 settembre 2019.
Proroga dei versamenti per i soggetti ISA
Questa norma è stata chiarita nella risoluzione 64/E del 28 giugno 2019, che ha indicato le categorie che si possono considerare rientranti nella proroga. C’era, infatti, un po’ di confusione riguardo a chi fossero i soggetti ISA di cui nel testo dell’emendamento.
Si parlava in generale di “soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA” mentre adesso è stato specificato che questa condizione viene applicata indipendentemente dal fatto che gli ISA vengano applicati realmente o meno.
Quindi anche i soggetti che non applicano gli ISA per una causa di esclusione, o perché esclusi per legge, possono beneficiare del maggior termine per il versamento. Rientrano in queste categorie, ad esempio, i titolari di partita IVA che aderiscono al regime fiscale dei minimi e forfetari, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e coloro che determinano il reddito con altri criteri forfetari.
Anche i soci/collaboratori di società, associazioni o imprese, ai sensi delle norme del TUIR in materia di redditi prodotti in forma associata, ovvero coloro che optano per il regime di trasparenza fiscale, possono godere della proroga dei versamenti al 30 settembre.
Chi rimane escluso dalla proroga dei versamenti al 30 settembre?
Non rientrano fra i soggetti beneficiari della proroga dei versamenti, e ne restano quindi esclusi:
- I soggetti per i quali non sono stati approvati gli ISA;
- Imprenditori agricoli che percepiscono solo redditi agrari;
- Le attività che dichiarano ricavi superiori a € 5.164.569;
- Persone fisiche non titolari di partita IVA (fanno eccezione, come detto, solo i soci/collaboratori di società, associazioni o imprese).
Versamenti che rientrano nella proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 30 settembre
L’emendamento comprende i versamenti che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, oltre a IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre.
Sono quindi oggetto di proroga:
- Diritti camerali dovuti entro il termine previsto per i pagamenti delle imposte sui redditi;
- Saldo IVA 2018;
- IVA derivante da adeguamenti a maggior ricavi o compensi dichiarati con gli indici ISA;
- Saldo e primo acconto di:
-
- IRES, IRPEF, IRAP;
- Contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti;
- Cedolare secca per i contratti di locazione;
- Addizionali regionali e comunali IRPEF;
- IVIE, IVAFE;
- Imposte sostitutive per il regime dei minimi e dei forfetari;
- Altre imposte che seguono i termini di versamento delle imposte dirette.
I pagamenti potranno essere suddivisi in un massimo di tre rate, con scadenze che si differenziano fra soggetti titolari di partita IVA e non, come nel seguente dettaglio:
TITOLARI DI PARTITA IVA:
- 30 settembre 2019: prima rata oppure versamento in un’unica soluzione;
- 16 ottobre 2019: seconda rata;
- 18 novembre 2019: terza rata.
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
- 30 settembre 2019: prima rata oppure versamento in un’unica soluzione;
- 31 ottobre 2019: seconda rata
- 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato): terza rata.
Leggi questo articolo per approfondire le novità sul Decreto Crescita.