Manca una settimana alla scadenza dei versamenti prevista per il 30 settembre 2019. Vediamo a cosa prestare attenzione e quali indicazioni seguire per assolvere nel modo giusto agli impegni fiscali.
Come previsto dal Decreto Crescita, infatti, i pagamenti delle dichiarazioni dei redditi, oltre a IVA e IRAP, sono stati prorogati al 30 settembre e sono state previste diverse modalità di rateizzazione. Ne abbiamo parlato anche nel nostro precedente articolo “Proroga dei versamenti al 30 settembre“: l’Agenzia delle Entrate ha fornito, però, nuove precisazioni. Rimane, innanzitutto, la facoltà di versare gli importi dovuti attenendosi agli ordinari piani di rateazione, senza quindi avvalersi della proroga.
In questo caso, si dovranno versare entro il 30 settembre:
- Le prime 4 rate, senza il pagamento di interessi;
- Le prime 3 rate, nel caso il contribuente si avvalga del beneficio previsto dall’art.17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n.435 del 2001 (che aveva rivisto i termini per il versamento delle imposte), sempre senza maggiorazione e interessi.
È necessario ricordarsi, in ogni caso, di specificare il numero della rata versata nelle direttive del pagamento.
Cosa fare se non ci si avvale della rateizzazione versamenti al 30 settembre?
Nel caso in cui vengano effettuati più versamenti con importi a libera scelta, senza quindi rispettare alcun piano di rateizzazione, sarà obbligatorio versare il saldo entro e non oltre il 30 settembre 2019, senza incorrere nel pagamento di interessi.
Il pagamento potrà anche avvenire in un’unica soluzione, entro il 30 ottobre 2019, sia per titolari di partita IVA che non, ma con una maggiorazione dell’importo dello 0,40%.
Rateizzazione versamenti al 30 settembre
Per quanto riguarda la rateizzazione dei versamenti prorogata al 30 settembre, bisogna sottolineare le diverse indicazioni per i possessori di partita IVA rispetto agli altri contribuenti.
Titolari di partita IVA
- 30 settembre 2019: prima rata, senza il pagamento di interessi;
- 16 ottobre 2019: seconda rata, interessi 0,18%;
- 18 novembre 2019: terza rata, interessi 0,51%.
NON titolari di partita IVA
- 30 settembre 2019: prima rata, senza il pagamento di interessi;
- 31 ottobre 2019: seconda rata, interessi 0,33%;
- 2 dicembre 2019: terza rata, interessi 0,66%.
Proroga al 30 settembre e pagamenti dopo 30 giorni
Sempre secondo l’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 i contribuenti hanno la facoltà di eseguire il pagamento delle imposte dovute entro il trentesimo giorno dopo la scadenza, con una maggiorazione delle somme del 0,40%.